Cassazione civile sez. I , - 29/01/2019, n. 2480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - rel. Consigliere -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10681/2015 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Luigi
Antonelli n. 27, presso lo studio dell'avvocato Ubaldi Patrizia che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
E.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Tritone
n. 169, presso lo studio dell'avvocato Martucci Clavica Stefania che
lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 2288/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 07/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/12/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ravenna, definitamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da E.O. nei confronti C.P., determinava, all'esito degli accertamenti disposti tramite la GdiF, in Euro 1.000,00 l'assegno divorzile a carico dell' E. ed in Euro 1.300,00 l'importo da lui dovuto per il contributo al mantenimento del figlio M., classe (OMISSIS), affetto sin dalla nascita da grave malattia e convivente con la madre.
Con sentenza del 7.11.2014, la Corte d'Appello di Bologna, riduceva in Euro 600,00 l'assegno in favore della C., di cui evidenziava le poliedriche capacità imprenditoriali e la percezione di un reddito superiore a quello dichiarato, ritenendo tale minor importo sufficiente a garantirle il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale. Rigettava, per contro, la domanda di riduzione dell'assegno in favore del figlio.
Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso C.P. sulla base di quattro motivi, ai quali E.O. ha resistito con controricorso, con cui ha riproposto ricorso incidentale per tre motivi. In esito all'adunanza del 17.1.2018, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite su natura e presupposti dell'assegno divorzile. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I quattro motivi dedotti dalla C. sono volti ad infirmare la statuizione di riduzione dell'assegno divorzile, rispettivamente, per: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per esser stata ritenuta la sua disponibilità di redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati, nonostante le indagini della Guardia di Finanza non avessero autorizzato tale conclusione; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., per esser stata valutata documentazione tardivamente prodotta; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., per esser stata fatta erronea applicazione delle regole in tema di prova presuntiva; d) omesso esame di fatto decisivo e violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, per esser stato fatto riferimento al principio della conservazione del pregresso tenore di vita, senza considerare la situazione di fortissimo squilibrio reddituale e patrimoniale e la rilevanza del suo apporto nell'accumulo patrimoniale del marito, in violazione del principio perequativo, previsto in tema d'assegno divorzile.
2. Alla medesima statuizione si rivolgono i motivi secondo e terzo del ricorso incidentale, con i quali, rispettivamente si denuncia, da opposta prospettiva: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere la Corte valutato la documentazione versata in atti, che attesta l'autonomia economica della ricorrente e l'adeguatezza dei suoi mezzi a sua disposizione; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata previsione di un assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale e la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, secondo cui occorre tener conto del tenore di vita goduto in costanza di convivenza.
3. Le contrapposte censure in diritto, riferite ai presupposti dell'assegno divorzile, sono fondata quella della moglie ed infondata quella del marito per le seguenti considerazioni.
A partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle SU di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui questa sezione, muovendo anch'essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la recente n. 18287 del 2018 sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
4. La statuizione va dunque cassata per i dovuti accertamenti, dovendo aggiungersi che la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude di certo il suo riconoscimento in sede divorzile, ma può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. 11686 del 2013), sicchè il fatto oggetto del terzo motivo del ricorso incidentale, in tesi non considerato dalla Corte del merito, non è decisivo. Gli ulteriori motivi del ricorso principale, e la censura di quello incidentale relativa al quantum restano assorbiti.
5. Col primo motivo del ricorso incidentale, l' E. censura il rigetto della sua istanza di riduzione dell'assegno in favore del figlio per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., non avendo la Corte tenuto conto che la patologia del figlio, pur invalido al 100% non comporta la preclusione allo svolgimento di attività lavorative e non avendo considerato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nè l'assegno pensionistico di cui gode.
6. Il motivo è inammissibile. A parte la genericità della censura, va rilevato che la capacità lavorativa del ragazzo è stata esclusa in concreto dalla Corte territoriale, che ha al riguardo ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, ritenendo, espressamente, non necessario acquisire una CTU ritenuta ingiustificata da "generiche deduzioni di attività ludiche o poco più", con una valutazione in fatto che non può costituire oggetto di censura in questa sede; dovendo comunque aggiungersi che è incontroverso che il ragazzo, oggi di 23 anni, non presti attività lavorativa, e che si tratta di statuizioni determinative. La critica inerente alla determinazione del quantum attiene al merito ed è anch'essa incensurabile.
6. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo ed il terzo del ricorso incidentale, assorbiti tutti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019